Nuovo Decreto Trasparenza (Decreto legislativo - 25 maggio 2016, n. 97)
Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 ha riordinato gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Questa sezione accoglierà progressivamente le informazioni di cui è prevista la pubblicazione, nello schema indicato dal decreto e comune a tutte le pubbliche amministrazioni.
Tipologie di procedimento

In questa sezione vengono pubblicate le tipologie di procedimento dell’istituzione scolastica 

TABELLA dei PROCEDIMENTI, degli AFFARI e delle ATTIVITÀ (D. Lgs. 33/2013)

 

Responsabile
Il responsabile dei procedimenti e dell’unità  organizzativa è il Dirigente Scolastico.

Termini
Il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l’adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante, come previsto dalla legge, è di 30 giorni (Legge 241/1990). 

Il potere sostitutivo è esercitato su istanza del privato, che abbia interesse ad ottenere la conclusione di uno specifico procedimento per il quale sia decorso inutilmente il termine di conclusione del procedimento amministrativo ovvero dalla Legge, fatte salve eventuali sospensioni previste dalla Legge stessa. La predetta istanza, debitamente sottoscritta e circostanziata, deve essere diretta al Dirigente Scolastico e deve pervenire alla scuola con una tra le seguenti modalità:

  • presentazione al Protocollo
  • tramite PEC dell’Istituto
  • tramite Raccomandata A/R all’indirizzo dell’Istituto

Soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo  USR Regione Lombardia 

Strumenti di tutela
Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell’interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione:

  • tentativo di conciliazione;
  • ricorso al giudice ordinario o al TAR.

Norma di riferimento – Dlgs 33/2013
Art. 35 – Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l’acquisizione d’ufficio dei dati

  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
  • una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
  • l’unità  organizzativa responsabile dell’istruttoria;
  • il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l’ufficio competente all’adozione del provvedimento finale, con l’indicazione del nome del responsabile dell’ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
  • per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all’istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell’istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità  di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
  • le modalità  con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
  • il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l’adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
  • i procedimenti per i quali il provvedimento dell’amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell’interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell’amministrazione;
  • gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell’interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
  • il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
  • le modalità per l’effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all’articolo 36;
  • il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
  • i risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso diversi canali, facendone rilevare il relativo andamento.

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l’uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L’amministrazione non può respingere l’istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l’istante a integrare la documentazione in un termine congruo.

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